Documento di valutazione rischio rumore

Se i tuoi dipendenti utilizzano attrezzature che generano un rumore con intensità superiore agli 80db hai il dovere di misurare il valore d'azione e inserirlo nel documento di valutazione del rischio RUMORE

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Chi ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione del rischio RUMORE?
I datori di lavoro valutano l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro come previsto dall’art. 190 comma 1 quando vi è la presenza di attrezzature che generano rumore. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che il valore inferiore di azione possa essere superato (80 dB), il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e i risultati vengono riportati nel documento di valutazione.

Quali sono le sanzioni per mancanza del documento di valutazione del rischio RUMORE?
Il documento di valutazione dei rischi rumore può essere richiesto durante controlli dai tecnici delle ASL o dagli ispettori del lavoro. In caso di mancata compilazione le sanzioni in cui può incorrere il datore di lavoro vanno da un minimo di 3.071 fino ad un massimo di 7.862 euro ed anche a sanzioni penali.

A chi si rivolge il servizio di redazione del documento di valutazione del rischio RUMORE?
In nostro servizio si rivolge a tutte le società commerciali e artigianali con un massimo di 15 dipendenti e con sede in Italia. Acquistando il servizio di redazione del documento di valutazione del rischio RUMORE potrete adempiere all'obbligo di legge velocemente e senza sforzo, evitando così il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.

In cosa consiste il servizio di Redazione del Documento di valutazione rischio RUMORE?
Una volta acquistato il servizio riceverete una check list da completare con le informazioni aziendali che caratterizzano la vostra attività. In particolare dovranno essere indicate tutte le attrezzature di lavoro che generano rumore, marca, modello e durata giornaliera di utilizzo. Questo documento dovrà essere inviato all'indirizzo email [email protected] allegando la visura camerale dell'impresa. Sulla base di queste informazioni, grazie all'utilizzo di software innovativi e alla nostra esperienza ventennale, andremo ad elaborare il documento di valutazione rischio rumore per la vostra azienda entro 10 giorni lavorativi e senza la necessità di svolgere sopralluoghi, acquisendo i dati dalle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente. In caso di dubbi o se fosse necessario approfondire tematiche specifiche, verrete contattati telefonicamente dal nostro personale.

 

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Quando è obbligatoria la valutazione rischio rumore?

La valutazione rischio rumore è sempre obbligatoria e riguarda tutte le aziende che, a prescindere dal settore produttivo a cui appartengono, hanno almeno 1 lavoratore esposto a fonti di rumore. Nel caso di attività in cui questo rischio è assente, o comunque trascurabile, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di valutarlo ed indicarlo nel DVR (documento valutazione rischi).

Come si fa la valutazione del rischio rumore?

Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

Ogni quanto va aggiornato il documento di valutazione rischio rumore?

Ogni quanto va aggiornato il documento di valutazione rischio rumore?

Il documento di valutazione rischio rumore va aggiornato ogni quattro anni, salvo modifiche del processo di lavoro, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione. In caso di cambiamenti prima dello scadere dei quattro anni, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata obbligatoriamente, poiché è parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR).

Ogni quanto va aggiornato il documento di valutazione rischio rumore?

Quali sono i livelli di rumore di esposizione?

L’articolo 188 del D.lgs. 81/08 definisce i seguenti parametri per stabilire i livelli di esposizione al rumore:

  • pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
  • livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):  valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  • livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

  1. valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
  2. valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
  3. valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

Quando il datore di lavoro deve fornire i DPI?

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera d)134, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

  1. nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  2. nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  3. sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
  4. verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Quali sono le sanzioni per mancanza del documento di valutazione del rischio rumore?

Secondo l’art. 219 del DLGS 81/2008 sono previste determinare sanzioni, che possono variare come segue:

  • Arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda che parte da 2.500 e arriva a 6.400 euro. Questa sanzione avviene nel caso in cui il datore di lavoro non esegue la valutazione dei rischi da rumore come stabilito e con regolare cadenza quadriennale (riferimento art. 181 dlgs 81/2008, comma 2). Oppure nel caso in cui la valutazione del rischio rumore non è idonea, precisa o addirittura assente (art. 190 dlgs 81/2008 comma 1 e comma 5);
  • Arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro. Nel caso di mancata misurazione, o di analisi eseguita con metodi e\o strumentazioni non idonee (art. 190 dlgs 81/2008 commi 2 e 3);
  • Arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (a carico del datore di lavoro e del dirigente). In caso di mancato rispetto del divieto di esporre i lavoratori a valori pari o superiori ai valori limite definiti nei Capi II, III, IV e V del TITOLO VIII dell’art. 182 dlgs 8172008, comma 2), per mancata sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII (art. 185 dlgs 81/2008), per mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative con il fine di ridurre l’esposizione al rumore nel caso in cui vengano superati i valori superiori (art. 192 dlgs 81/2008, comma 2).  Inoltre, la sanzione può avvenire per la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale dell’udito conformi a quanto stabilito nel TITOLO III – Capo II (art. 193 dlgs 81/2008, comma 1), la mancata formazione e informazione ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore (art. 195 dlgs 81/2008), e per la mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a visite e controlli sanitari minimo una volta l’anno (art. 196 dlgs 81/2008).
  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 750 a 4.000 euro. La pena può essere inflitta per mancata formazione e informazione sul risultato della valutazione dei rischi dei lavoratori esposti ad agenti fisici (art. 184 dlgs 81/2008) oppure per l’assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori di azione (art. 192 dlgs 81/2008).

Normative di riferimento

Le normative di riferimento, e le ulteriori integrazioni, per la redazione del documento di valutazione rischio rumore sono:

  • DLGS 81/2008 al titolo VIII (Agenti Fisici);
  • DLGS 195/2006, ovvero l’attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
  • UNI 9432:2011 valuta i livelli di esposizione giornaliera e settimanale;
  • UNI EN ISO 9612:2011 descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori nell’ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora;
  • UNI 11347:2015 programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore.

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