Documento di valutazione rischio vibrazioni

Affidati a Sicurezza Online per la redazione del documento di valutazione rischio vibrazioni ed evitare sanzioni fino a 7.862 euro

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Chi ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione del rischio VIBRAZIONI?
I datori di lavoro valutano e, quando necessario, misurano i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti durante il lavoro come previsto dall’art. 202 comma 1 quando vi è la presenza di attrezzature che generano vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (trapani/avvitatori) o al copro intero (carrelli elevatori o mezzi di trasporto).

Quali sono le sanzioni per mancanza del documento di valutazione del rischio VIBRAZIONI?
Il documento di valutazione del rischio vibrazioni può essere richiesto durante controlli dai tecnici delle ASL o dagli ispettori del lavoro. In caso di mancata compilazione le sanzioni in cui può incorrere il datore di lavoro vanno da un minimo di 3.071 fino ad un massimo di 7.862 euro ed anche a sanzioni penali.

A chi si rivolge il servizio di Redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni?
In nostro servizio si rivolge a tutte le società commerciali e artigianali con un massimo di 15 dipendenti e con sede in Italia. Acquistando il servizio di redazione del documento di valutazione rischio vibrazioni potrete adempiere all'obbligo di legge velocemente e senza sforzo, evitando così il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.

In cosa consiste il servizio di Redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni di Sicurezza Online?
Una volta acquistato il servizio riceverete una check list da completare con le informazioni aziendali che caratterizzano la vostra attività. In particolare dovranno essere indicate tutte le attrezzature di lavoro che generano vibrazioni, marca, modello e durata giornaliera di utilizzo. Questo documento dovrà essere inviato all'indirizzo email [email protected] allegando la visura camerale dell'impresa. Sulla base di queste informazioni, grazie all'utilizzo di software innovativi e alla nostra esperienza ventennale, andremo ad elaborare il documento di valutazione rischio vibrazioni per la vostra azienda entro 10 giorni lavorativi e senza la necessità di svolgere sopralluoghi, acquisendo i dati dalle banche dati dell’ISPESL o delle Regioni o dalle informazioni fornite dal costruttore. In caso di dubbi o se fosse necessario approfondire tematiche specifiche, verrete contattati telefonicamente dal nostro personale.

 

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Cos’è la valutazione rischio vibrazioni?

La valutazione rischio vibrazioni è una valutazione dei livelli di vibrazione a cui sono esposti i lavoratori dell’impresa. Può interessare le attività in cui vengono utilizzate macchine o attrezzature di lavoro che generano vibrazioni ad esempio mezzi di trasporto, macchine utensili e macchine di movimentazione. 

Come si valuta il rischio vibrazioni?

Il D.lgs 81/2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di valutare e, quando necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti e riportare i risultati in uno specifico documento denominato DVR vibrazioni.

L’esperienza maturata dai nostri esperti nel corso di oltre 10 anni di attività potrà aiutarti a effettuare valutazioni precise in tempi brevi, a partire dagli elementi normati dall’articolo 202 del D.lgs 81/2008:

  • a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; 
  • b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo-intero; 
  • c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
  • d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
  • e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; 
  • f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; 
  • g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; 
  • h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
  • i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Rischio di esposizione a vibrazioni: d.lgs. 81/08

Rischio di esposizione a vibrazioni: d.lgs. 81/08

Il decreto legge 81/2008 ha modificato gli articoli 199-205 introducendo obblighi specifici relativi all’esposizione alle vibrazioni da parte dei lavoratori. Gli obblighi sono per i datori di lavoro e riguardano la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria.

La periodicità con cui aggiornare la valutazione rischio vibrazioni è stabilita dall’art. 181 con cadenza almeno quadriennale. All’interno del comma 5 dell’art. 202 sono riportati gli elementi di cui il datore deve tenere conto nella valutazione: l’art. 202 contiene le modalità per valutare e misurare i livelli di vibrazioni meccaniche, in particolare il calcolo del valore dell’esposizione giornaliera alle vibrazioni. Inoltre, è possibile fare riferimento a banche dati specifiche contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni dei dipendenti. 

Rischio di esposizione a vibrazioni: d.lgs. 81/08

Categorie di vibrazioni ai fini della redazione del DVR

Ai fini della valutazione del rischio, le vibrazioni possono essere distinte in 2 categorie, per le quali sono fissati specifici valori limite di esposizione e valori di azione.

  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema manobraccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
    • Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ; 
    • Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
    • Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2.
    • Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

La distinzione dei vari tipi di vibrazioni è necessaria per individuare i diversi valori limite che interessano i lavoratori. Questi valori sono calcolati su un periodo di 8 ore e sono suddivisi in:

  • Limite esposizione giornaliero. Non può mai essere superato durante il giorno lavorativo;
  • Valore d’azione giornaliero. Nel caso in cui venga superato, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione stabilite dal decreto.

In casi eccezionali questi limiti possono essere superati, ma il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che si tratta di picchi occasionali e improvvisi e che non incidono sensibilmente sulla salute del lavoratore. 

Misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni

Nel caso dalle valutazioni preliminari dovesse emergere che per particolari situazioni vengono superati i valori d’azione ti aiuteremo a elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono. In particolare dovremo considerare: 

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; 
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio vibrazioni

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. Anche in questo caso i tecnici di sicurezzaonline saranno al tuo fianco per aiutarti ad adempiere alle normative nella maniera più scrupolosa e veloce possibile.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio vibrazioni