Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori come previsto dall’art. 46 comma 2
Chi ha l'obbligo di redigere il PIANO DI EMERGENZA?
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori come previsto dall’art. 46 comma 2. Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di Iavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di Iavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di Iavoro soggetti a certificato prevenzione incendi.
Quali sono le sanzioni per mancanza del PIANO DI EMERGENZA?
Il piano di emergenza può essere richiesto durante controlli dai tecnici delle ASL, dagli ispettori del lavoro o dei vigili del fuoco. In caso di mancata compilazione le sanzioni in cui può incorrere il datore di lavoro sono quelle previste dall’art. 46 e vanno da un minimo di 1.474 fino ad un massimo di 6.388 euro ed anche a sanzioni penali. La mancanza del piano di emergenza può inoltre comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale.
A chi si rivolge il servizio di Redazione del PIANO DI EMERGENZA?
In nostro servizio si rivolge a tutte le società commerciali, artigianali e a tutte le attività di servizi soggette alla redazione del piano di emergenza con sede in Italia. Acquistando il servizio di redazione del piano di emergenza potrete adempiere all'obbligo di legge velocemente e senza sforzo, evitando così il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.
In cosa consiste il servizio di Redazione del PIANO DI EMERGENZA?
Una volta acquistato il servizio riceverete una check list da completare con le informazioni aziendali che caratterizzano la vostra attività, con particolare riferimento al rischio incendio. Questo documento dovrà essere inviato all'indirizzo email [email protected] allegando la visura camerale dell'impresa. Sulla base di queste informazioni, grazie all'utilizzo di software innovativi e alla nostra esperienza ventennale andremo ad elaborare il piano di emergenza per la vostra azienda entro 10 giorni lavorativi e senza la necessità di svolgere sopralluoghi. In caso di dubbi o se fosse necessario approfondire tematiche specifiche, verrete contattati telefonicamente dal nostro personale.
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L'articolo 5 del DM 10 1998 prevede che, a seguito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro debba adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza.
Il piano d'emergenza deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Il piano d'emergenza non è obbligatorio per i luoghi di lavoro ove siano occupati meno di 10 dipendenti.
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie
di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.